La commissione agricoltura del parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza – 28 si’, 8 no e 6 astenuti – un parere del parlamentare Albert DESS (ppe) che respinge la proposta della commissione ue di consentire agli stati membri di restringere o proibire al proprio interno l’uso di cibo e mangime geneticamente modificato. la commissione agricoltura teme che divieti nazionali possano distorcere la competizione tra i singoli mercati europei e minacciare i settori della produzione di cibo che dipendono in modo significativo dai mangimi geneticamente modificati. si attende ora il voto determinante della commissione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria. successivamente ci sara’ il voto dell’aula.
La posizione di Albert Dess, l’europarlamentare è stata accolta dalla maggioranza. ““L’approccio della Commissione è del tutto irrealistico – ha affermato Dess – Abbiamo molti settori nell’Unione europea che si basano in gran parte dalle importazioni di mangimi GM e non sarebbero in grado di sopravvivere se saranno vietati. Se permettiamo questo, allora tutta la produzione alimentare degli animali nella UE sarebbe in gioco, che potrebbe renderci molto più dipendente dalle importazioni alimentari provenienti da paesi terzi che non necessariamente rispettano i nostri elevati standard di produzione. E noi vogliamo scongiurare questa eventualità “
Peccato che siamo già dipendendenti dalle importazioni da paesi terzi. Attualmente vi sono 58 alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati nell’UE. Il numero di prodotti alimentari geneticamente modificati effettivamente disponibili sul mercato è limitato; ciò può essere dovuto alle prescrizioni in materia di etichettatura degli alimenti GM e alla disponibilità di alternative non GM.
La situazione è diversa per quanto riguarda il settore dei mangimi GM, per i quali esiste un mercato significativo nell’UE: più del 60% del fabbisogno dell’UE di proteine vegetali per i bovini è soddisfatto attraverso le importazioni di soia e di farina di soia da paesi terzi nei quali è diffusa la coltivazione di OGM.
Quali sono i principali elementi della proposta legislativa?
La Commissione propone di modificare il regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati per consentire agli Stati membri di adottare decisioni nazionali dirette a limitare o vietare l’uso di OGM negli alimenti o nei mangimi, una volta che tale uso sia stato autorizzato a livello dell’UE (cosiddetto “opt-out”).
Gli Stati membri sarebbero tenuti a giustificare la compatibilità delle loro misure di opt-out con la legislazione dell’UE e con i principi di proporzionalità e di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali. Tuttavia, essi non sono autorizzati a utilizzare giustificazioni in contrasto con la valutazione del rischio per la salute umana e degli animali e per l’ambiente effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). In effetti, la proposta non dovrebbe modificare il livello uniforme di sicurezza garantito dalla valutazione effettuata a livello dell’UE. Inoltre, qualora emergano nuovi elementi di prova atti a dimostrare che il prodotto può rappresentare un rischio grave per la salute o per l’ambiente, il quadro giuridico dell’UE contiene già disposizioni che consentono agli Stati membri di proibire gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati in attesa di un riesame della situazione a livello dell’UE.
Tali misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri prima della loro adozione; la Commissione e gli altri Stati membri avrebbero allora 90 giorni per presentare le proprie osservazioni, se lo ritenessero opportuno.
Nel caso di un alimento o mangime geneticamente modificato già in uso al momento in cui uno Stato membro adotta una misura di opt-out, la proposta prevede che agli operatori sia accordato un periodo di tempo ragionevole per smaltire le scorte di tale prodotto. Inoltre le misure non dovrebbero riguardare prodotti in cui sia rilevata la presenza accidentale di OGM autorizzati a livello dell’UE in quantità inferiori rispetto alla soglia di etichettatura stabilita dalla legislazione.
di Laura Lincesso
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