Norme sull’etichettatura

La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura.

Dal 1° luglio 2010 è entrato in vigore l’uso del logo europeo sulle etichette dei prodotti biologici. AIAB ha pensato di mettere a disposizione di tutti questo agile documento (scaricabile anche in pdf) per capire come si etichetta il bio con le nuove disposizioni.

Contenuto

Normativa di riferimento

Innanzi tutto, ecco i Regolamenti e Documenti a cui ci riferiamo quando parliamo di etichettatura:

Regolamento CE 834/07 e CE 889/08 Regolamenti attualmente in vigore per l’Agricoltura biologica
Regolamento CE 271/10 Regolamento che definisce l’uso del nuovo logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura

Cosa si definisce “etichetta”?

Le fascette, le etichette, gli imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono “etichetta”, pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico devono sempre rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate da un organismo di controllo accreditato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F)

Quali prodotti agricoli possono contenere riferimenti al biologico in etichetta?

  1. il prodotto che è stato ottenuto secondo le norme dell’agricoltura biologica o è stato importato da paesi terzi nell’ambito del regime di cui ai Reg. CE 834/07 e CE 889/08;
  2. il prodotto i cui ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, preparazioni microrganiche, sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti rientrano fra quelli indicati nel Reg. CE 889/08
  3. il prodotto i cui ingredienti il cui ciclo produttivo sia totalmente libero da ogm
  4. la materia prima (ingrediente) «biologica» non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo convenzionale
  5. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli consentiti nel regolamento del biologico, e che non abbiano subito trattamenti con radiazioni ionizzanti

Nell’etichettatura di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti gli ingredienti di tale prodotto, siano stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 1) 2) 3) 4)

Chi può etichettare?

Può etichettare un operatore (agricoltore, distributore a marchio , importatore ) assoggettato alle misure di controllo previste dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e autorizzato da un organismo di controllo riconosciuto.

Il termine BIO!

Il termine biologico o bio può essere usato solo per i prodotti che rispettino il regolamento 834/07 e 889/08. Indicare “biologico” o “bio” in etichetta pone il produttore (o preparatore, distributore, ecc.) come responsabile di fronte alla legge rispetto alla conformità del prodotto.

Il logo europeo

Il logo europeo del biologico è stato scelto attraverso un concorso internazionale tra più di 3400 bozzetti di studenti di design , arrivati da tutti e 27 i paesi membri dell’Unione Europea. I tre loghi finalisti sono stati poi votati sul web e si è aggiudicato la vittoria o studente tedesco Dusan Milenkovic, con la proposta intitolata ‘Euro-leaf’. (euro –foglia) Il logo rappresenta infatti una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell’unione europea.

Inoltre dall’entrata in vigore del Reg.CE 271/10 il logo viene così definito:

«Logo di produzione biologica dell’Unione Europea»

Nelle etichette stampate dopo il 1°luglio 2010 entra in vigore il nuovo logo europeo

Il logo europeo deve avere queste caratteristiche:

  1. altezza almeno 9 mm;
  2. larghezza 13,5 mm;
  3. proporzione tra altezza e larghezza deve essere 1:1,5;
  4. per le confezioni molto piccole al dimensione minima può essere ridotta a 6 mm per l’altezza;
  5. il colore di riferimento in pantone è verde n.376 e se usiamo la quadricromia il verde ottenuto con 50%ciano+100%giallo.
    • può essere stampato anche in bianco e nero quando non sia possibile farlo a colori;
    • quando il logo europeo venisse affiancato ad altri loghi con al proprio interno gli stessi colori anche se non con la stessa sfumatura, il logo europeo può essere eseguito con i colori dell’altro logo senza incorrere in non conformità;
    • se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta;
    • nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo;
    • in determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo stesso colore.

Quando si applica e su quali prodotti?

Il logo europeo deve essere applicato ai prodotti chiusi, confezionati ed etichettati, con una percentuale di prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%.

Il logo europeo è FACOLTATIVO nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi extra UE.

Il logo è PROIBITO nei prodotti con una percentuale bio inferiore al 95%.

In questo caso l’etichettatura del prodotto riporterà queste informazioni:
Accanto al logo europeo vanno riportate le indicazioni necessarie per identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice dell’operatore, il codice dell’organismo di controllo preceduto dalla dicitura: Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F..

Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F Operatore controllato n.
IT BIO 123 A 456
  • IT = CODICE ISO che identifica il biologico come da art.58 paragrafo 1 lettera a)
  • BIO = a seconda dei paesi può diventare ORG,EKOcome da art.58 paragrafo 1 lettera b)
  • 123 codice numerico dell’organismo di controllo come da art. 58 paragrafo 1 lettera c)

Le novità importanti!

Accanto a queste informazioni, un’importante novità, entra in etichetta il luogo di coltivazione del /dei prodotti.

Le indicazioni previste sono:

AGRICOLTURA UE per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari
AGRICOLTURA NON UE prodotti coltivati in paesi terzi
AGRICOLTURA UE / AGRICOLTURA NON UE prodotti contenenti prodotti NON coltivati in parte in europa e in parte in paesi terzi

Se un prodotto è costituito da ingredienti coltivati in Italia (con una percentuale di almeno il 98% considerando gli ingredienti di origine agricola), la dicitura AGRICOLTURA UE può essere sostituita dal nome del paese. Ad esempio “ITALIA”

AGRICOLTURA ITALIA
Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F
IT BIO 001
CODICE OPERATORE 123

Il logo europeo può essere affiancato da loghi privati e da descrizioni e riferimenti testuali che descrivano l’agricoltura biologica, purché tali elementi non mutino o vadano in contrasto con l’art.58.

Nel caso di loghi privati possono identificare o il rispetto di disciplinare privato più restrittivo rispetto al Reg.CE 834 e Reg.889.

garanziaUn esempio è il marchio privato dei soci AIAB, su base volontaria, che viene apposto su prodotti che rispettano il disciplinare aiab di riferimento che ha requisiti più restrittivi della regolamentazione comunitario Reg. (CE) 834/07:

  • l’azienda garanziaAIAB Italia deve essere interamente condotta con metodo biologico (non è ammessa l’azienda mista);
  • l’azienda garanziaAIAB Italia deve lavorare solo materie prime ottenute in Italia e, se con zootecnica, deve alimentare il bestiame solo con alimenti biologici (non sono ammesse le deroghe del Reg. CE 834/07);
  • l’azienda garanziaAIAB Italia si impegna a prevenire, evitare e ridurre ogni forma di inquinamento e a favorire l’impiego di risorse ed energie rinnovabili.
  • nelle etichette del prodotto ancora in conversione all’agricoltura biologica
  • in quei prodotti dove sia inferiore al 95% la percentuale di prodotto biologico, rispetto alla quantità totale in peso del prodotto di origine agricola
  • nei prodotti non contemplati nel Reg.834 e Reg.889 come per esempio il vino

Per chi ha stampato etichette precedentemente al 1° luglio 2010, attestanti ancora vecchio logo europeo dell’agricoltura biologica?

  • potranno continuare ad usarle fino ad esaurimento delle scorte, ma comunque non oltre il 1° luglio 2012, sempre che il prodotto sia conforme al reg.834 e re.889.
    logo_organic_farming_it-2010